Oltre il tavolo negoziale: la sentenza n. 156/2025 e il nuovo criterio di accesso ai diritti sindacali 

Oltre il tavolo negoziale: la sentenza n. 156/2025 e il nuovo criterio di accesso ai diritti sindacali 

La sentenza della Corte costituzionale e la ridefinizione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori 

Di Enrico Casadei – Uil Ravenna 

Con la sentenza n. 156 del 2025 la Corte costituzionale interviene nuovamente sull’art. 19 della legge n. 300 del 1970, ridefinendo i criteri di accesso alla legislazione di sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro. La pronuncia dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) esclusivamente nell’ambito delle associazioni che hanno partecipato alla negoziazione dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, stabilendo che tale possibilità deve essere riconosciuta anche alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Il sindacato legittimato a ospitare la costituzione di una RSA non è dunque più soltanto quello che ha preso parte al tavolo negoziale del contratto collettivo applicato in azienda, ma anche quello che, pur non avendo negoziato tale contratto, risulti dotato di una rappresentatività comparativa a livello nazionale. Si tratta di una modifica di rilievo, destinata a incidere sugli equilibri del sistema di relazioni industriali, poiché interviene su uno dei principali criteri selettivi attraverso i quali l’ordinamento bilancia la libertà sindacale con la libertà economica dell’impresa. 

Superata la comprensibile fase di disorientamento iniziale, appare necessario soffermarsi sulla portata effettiva della pronuncia, sui suoi presupposti e sulle questioni interpretative che essa inevitabilmente solleva. 

La Corte giunge a questa conclusione muovendo dalla constatazione che il criterio selettivo fondato sulla partecipazione alla negoziazione dei contratti collettivi applicati, elaborato dalla stessa Consulta con la sentenza n. 231 del 2013, non è idoneo, se operante in via esclusiva, a selezionare i soggetti sindacali sulla base della loro effettiva rappresentatività. Un simile criterio, secondo la Corte, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione, poiché finisce per subordinare l’accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto alle scelte discrezionali del datore di lavoro. 

In particolare, l’ammissione di un’organizzazione sindacale alle trattative può essere condizionata dall’impresa attraverso la selezione degli interlocutori, la presentazione di piattaforme negoziali non modificabili o, nei casi estremi, il rifiuto stesso di aprire un confronto negoziale. In questo modo, un sindacato effettivamente rappresentativo potrebbe essere escluso tanto dalla contrattazione quanto dall’accesso ai diritti sindacali nei luoghi di lavoro. 

Per superare tali criticità, la Corte individua nel criterio della rappresentatività comparativa sul piano nazionale lo strumento più idoneo a integrare l’art. 19 dello Statuto. La Consulta sottolinea come tale criterio sia ormai ampiamente utilizzato dal legislatore in diversi ambiti dell’ordinamento, in particolare per selezionare i contratti collettivi legittimati a produrre specifici effetti giuridici. 

La Corte precisa, inoltre, che non si tratta di ripristinare il meccanismo della rappresentatività riflessa legata all’appartenenza confederale, abrogato dal referendum del 1995, ma di valorizzare un parametro volto a cogliere l’effettiva forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali. La soluzione adottata viene presentata come transitoria, in attesa di un intervento legislativo organico in materia di rappresentanza. 

La pronuncia lascia tuttavia aperti rilevanti problemi interpretativi. In primo luogo, non chiarisce se la comparazione debba essere effettuata tra tutte le organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale o se, più coerentemente, debba essere limitata ai sindacati attivi nel medesimo settore produttivo del datore di lavoro. Un’estensione indiscriminata della comparazione rischierebbe di compromettere la funzione selettiva dell’art. 19 e di consentire l’accesso ai diritti sindacali anche a soggetti privi di un reale radicamento nel settore interessato. 

Un secondo profilo critico riguarda le modalità di accertamento della rappresentatività comparativa. In assenza di un sistema legale di misurazione della rappresentanza sindacale, la valutazione finisce per fondarsi su indicatori indiretti e sintomatici – numero degli iscritti, diffusione territoriale, partecipazione alla contrattazione collettiva – con il rischio di soluzioni giurisprudenziali non uniformi e di un incremento del contenzioso. 

Su questo punto si collocano le considerazioni espresse dalla segretaria confederale della UIL, Vera Buonomo, che ha sottolineato come la sentenza n. 156/2025 corregga una distorsione evidente del sistema precedente: non può essere il datore di lavoro a decidere quali organizzazioni sindacali abbiano titolo a esercitare la rappresentanza in azienda. 

Buonomo ha evidenziato come la scelta della Corte, pur condivisibile nel principio, lasci oggi l’attuazione concreta del criterio della rappresentatività comparativa all’interpretazione giurisprudenziale, in assenza di una disciplina legislativa chiara e condivisa. In questo senso, il richiamo operato dalla Consulta al Testo Unico sulla rappresentanza del 2014 assume un significato rilevante, poiché conferma la validità di un modello fondato su criteri oggettivi, verificabili e pattiziamente condivisi. 

Secondo la UIL, è necessario intervenire con poche e mirate disposizioni di legge di sostegno agli accordi interconfederali, al fine di garantire regole certe e trasparenti, evitando che la definizione della rappresentatività venga rimessa, caso per caso, ai tribunali o alle scelte unilaterali delle imprese. Il rinvio al legislatore contenuto nella sentenza rende dunque indispensabile un confronto strutturato con le parti sociali, affinché la rappresentanza non diventi terreno di conflitto giudiziario, ma resti espressione di autonomia collettiva e di democrazia sindacale. 

La sentenza n. 156/2025 rappresenta un passaggio di rilievo nell’evoluzione del diritto sindacale italiano. Essa rafforza la tutela della libertà sindacale, evitando che l’accesso ai diritti nei luoghi di lavoro sia condizionato esclusivamente dalle dinamiche negoziali controllate dal datore di lavoro, ma al tempo stesso accentua l’urgenza di una disciplina organica sulla rappresentanza. 

In assenza di regole chiare e condivise, il rischio è quello di un’applicazione disomogenea del nuovo criterio selettivo, con effetti di incertezza sia per le organizzazioni sindacali sia per le imprese. La sfida che si apre è dunque quella di stabilizzare l’interpretazione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ricomponendo in modo equilibrato il rapporto tra pluralismo sindacale, certezza del diritto e sostenibilità del sistema di relazioni industriali.