RIDARE DIGNITÀ AL PAESE, ALLE PERSONE, AL LAVORO.

La Uiltrasporti ottiene il riconoscimento, per le assistenti di volo, per i ricorsi sull’indennità di maternità fino a 10 anni

La Uiltrasporti ottiene il riconoscimento, per le assistenti di volo, per i ricorsi sull’indennità di maternità fino a 10 anni

Roma, 13 novembre 2020 – Care colleghe, a conferma dell’orientamento di legittimità e di merito consolidatosi anche con le recenti ordinanze emesse nel 2020 della Corte di Cassazione, che ha chiarito come  la finalità della disciplina nazionale e comunitaria dettate in materia di tutela della maternità sia quella di garantire alla lavoratrice gestante il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente il congedo, abbiamo registrato un’innovativa sentenza della Corte d’Appello di Trento che ha riconosciuto ad una nostra iscritta il diritto a percepire l’indennità di maternità nella stessa misura prevista per le altre dipendenti della Compagnia Aerea, riconoscendo il carattere discriminatorio della liquidazione in misura inferiore. 

Fermo il principio secondo cui l’equiparazione dell’indennità di maternità a quella di malattia costituirebbe una negazione della funzione sociale della maternità, dal momento che la maternità non costituisce uno stato patologico, ma un evento fisiologico della vita al quale deve essere garantita la massima tutela sociale possibile, la Corte ha affermato che  il criterio di calcolo adottato dall’INPS si pone come discriminatorio, “in quanto diretto a riconoscere all’appellata un trattamento diverso e meno favorevole dipendente dal solo fatto della condizione biologica della donna”, individuando un ulteriore profilo di discriminatorietà  nel fatto che si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento delle assistenti di volo rispetto alle lavoratrici di terra “il trattamento deteriore in concreto così liquidato… rispetto a quello attribuito per il medesimo evento (maternità) alle assistenti di terra è ulteriormente discriminatorio, fondandosi su un’ingiustificata disparità nella determinazione della base di calcolo che privilegia, a parità di situazione tutelata, le assistenti di terra rispetto alle assistenti di volo, non garantendo solo a queste ultime un’analoga proporzionale prestazione economica calcolata su un’omogenea “retribuzione media globale giornaliera percepita” comprensiva di tutte le voci della retribuzione contrattualmente spettanti…).

Il riconoscimento della natura discriminatoria della liquidazione dell’indennità di maternità in misura inferiore a quella percepita dalle altre lavoratrici consente di superare le eccezioni di decadenza e di prescrizione strumentalmente sollevate dall’INPS, riaffermando la possibilità anche per le lavoratrici madri poste in congedo obbligatorio negli ultimi dieci anni di agire con successo per ottenere la corresponsione della differenza economica loro spettante.

Questo importante risultato raggiunto dall’Ufficio Legale di UILTRASPORTI, pone un altro importante elemento a favore delle mamme che possono ricorrere per maternità precedenti fino a periodo massimo di 10 anni.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a rivolgervi presso la nostra struttura e i nostri delegati.

Download attachments: Scarica qui il pdf del comunicato