Roma, 21/05/2020 – Indennità di maternità personale navigante / UIL e UILTRASPORTI:“grande soddisfazione finalmente si tutela pienamente la retribuzione delle lavoratrici in maternità”.Per anni l’INPS ha discriminato le lavoratrici naviganti, nel riconoscimento dell’indennità di maternità.
Infatti alcune voci contrattuali, tra cui l’indennità di volo, venivano conteggiate come elemento utile al calcolo dell’indennità non integralmente ma solo al 50%. Con la sentenza della Corte di Appello di Milano – sezione lavoro – si afferma il riconoscimento di una battaglia, di principio e di diritto, che portiamo avanti da tre anni nei confronti dell’INPS – dichiara Claudio Tarlazzi Segretario Generale della Uil Trasporti – perché non vengano discriminate le lavoratrici naviganti del trasporto aereo rispetto a quelle degli altri settori.
La Corte attua in pieno quanto previsto dalla Costituzione e dagli artt. 22 e 23 del TU del 2001 ha dichiarato Ivana Veronese Segretaria Confederale Uil; che nel riconoscere il valore sociale della maternità, affidano all’indennità il mezzo con il quale la donna non abbia a patire le conseguenze della sua momentanea estraneazione dal lavoro. Tale indennità quindi, non è equiparabile a quella di malattia o di trasferta e va quindi maggiormente tutelata.
Questa vittoria, è giunta nel giorno dell’anniversario dei 50 anni dello Statuto dei Lavoratori che, come noto, ha introdotto già nel 1970 il divieto di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori, principio nel quale crediamo fermamente e non smetteremo di lottare per il suo rispetto.