Oggetto – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS con Decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha recepito l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL è intervenuto, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e fino all’emanazione del D.L. n. 99/21, sostenendo il reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale COVID-19, con l’erogazione di assegni ordinari finanziati principalmente e prioritariamente con risorse statali.
In sostanza la modalità di finanziamento delle domande di assegno ordinario era la seguente: le domande di assegno ordinario, il cui valore superava i limiti finanziabili previsti dalle norme di riferimento del Fondo (tetto aziendale pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente), venivano finanziate integralmente con risorse Statali; le domande di assegno ordinario il cui valore era inferiore ai limiti finanziabili previsti dalle norme di funzionamento del Fondo (tetto aziendale pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente), venivano finanziate con le risorse del Fondo Bilaterale.
Come noto, Il D.L. n. 99/2021 ha modificato la situazione, invertendo sostanzialmente la dinamica di finanziamento delle domande di assegno ordinario, prevedendo nello specifico al comma 13 lett. b dell’art. 4 che; “con effetto dal 1° gennaio 2021 gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19, di cui all’articolo 19, commi 1, 5 e 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente”.
In considerazione del fatto che il settore non ha ancora ripreso completamente le proprie attività, in modo particolare per il comparto che riguarda le lunghe percorrenze ( servizi di linea non soggetti ad obblighi del TPL) fortemente compromesso dalle intervenute restrizioni, e che al momento non si sono evidenziate fortunatamente situazioni di cessazione dell’attività lavorativa, non escluse per il futuro, le Scriventi, in qualità di fonti istitutive di parte sindacale del Fondo, con la presente sono ad attenzionare di seguito alcune criticità.
Le nuove disposizioni Legislative determineranno in breve tempo lo svuotamento delle risorse del Fondo, senza l’applicazione delle norme di funzionamento dello stesso (tetto aziendale pari al quadruplo del dovuto dell’anno precedente), ma solo tenendo conto dell’ordine di priorità di presentazione delle domande, di fatto, continuando ad operare nel metodo, in regime di straordinarietà ma con una variazione sostanziale rispetto all’utilizzo delle risorse. Variazione questa, ulteriormente aggravata e accelerata dalla previsione degli effetti retroattivi della norma al 1° gennaio 2021, comportando così anche inevitabili storni di domande già autorizzate e finanziate.
Gli effetti futuri dell’emergenza epidemiologica sul settore, non prevedibili né definibili, potrebbero comportare importanti problemi di sostenibilità dei redditi dei lavoratori, in quanto le aziende potrebbero non trovare capienza nel Fondo sia per i casi di sospensione, sia per quelli di cessazione delle attività lavorativa. È evidente che con gli effetti della modifica legislativa intervenuta, la normale contribuzione ordinaria non sarà sufficiente a garantire, una volta esaurite le risorse del Fondo, il finanziamento dell’eventuale eccedenza di copertura con le risorse statali.
Alla luce della problematica sopra esposta, le Scriventi ritengono opportuno un intervento nell’iter di conversione in Legge del citato D.L., attraverso quantomeno l’eliminazione degli effetti di retroattività della norma, anche rispetto alle disposizioni preliminari al Codice Civile (art. 11 Preleggi), se eventualmente condivisa in ambito Interministeriale, che potrebbe essere presentata sottoforma di emendamento governativo.
Le Segreterie Nazionali